La Commissione europea ha pubblicato il regolamento delegato (UE) 2026/1829, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 853/2004 sulle norme specifiche di igiene applicabili ai molluschi bivalvi vivi. Il testo aggiorna le informazioni che devono accompagnare i lotti nei trasferimenti tra operatori e il modello del documento di registrazione.
La principale novità è l’introduzione di TRACES per questi movimenti. Gli operatori dovranno emettere il documento di registrazione attraverso il sistema, mentre gli operatori destinatari dovranno confermare l’arrivo del lotto. L’obbligo si applicherà dal 19 novembre 2028, due anni dopo l’entrata in vigore del regolamento, prevista per il 19 novembre 2026.
Il regolamento definisce inoltre la reimmersione come l’attività svolta da operatori intermediari autorizzati che conservano i molluschi bivalvi vivi in acqua di mare pulita dopo la raccolta, al fine di mantenerli in buono stato di vitalità.
Infine, chiarisce che non è richiesto un marchio di identificazione per i molluschi bivalvi vivi inviati non depurati da un operatore intermediario autorizzato a un altro operatore, indipendentemente dalla classificazione della zona di produzione. L’esenzione riguarda questi trasferimenti tra operatori e non significa che i molluschi siano idonei alla vendita al dettaglio.



